Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale conoscere non solo le proprie ragioni, ma anche le regole procedurali che governano il processo. Un ricorso inammissibile può infatti comportare conseguenze economiche significative, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire quali sono i rischi e perché è essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, bloccando di fatto il procedimento sul nascere. La decisione non si è però limitata a questo. La Corte ha contestualmente condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa pronuncia sottolinea come la presentazione di un’impugnazione non sia un atto privo di conseguenze, specialmente quando non vengono rispettati i presupposti di legge.
Le Motivazioni: La Funzione Sanzionatoria del Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità (ad esempio, la tardività del ricorso, la genericità dei motivi, la non conformità alle rigide regole del giudizio di cassazione), la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ha una chiara funzione deterrente. Il sistema giudiziario prevede questi meccanismi per scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato, dilatorio o senza un adeguato fondamento giuridico. La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, in particolare, assume un carattere sanzionatorio volto a penalizzare l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia. In sostanza, la Corte applica un principio di responsabilità processuale: chi attiva un grado di giudizio senza rispettarne le regole deve farsi carico dei costi e subire una sanzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un importante monito. Prima di intraprendere la strada di un ricorso in Cassazione, è cruciale una valutazione approfondita da parte di un avvocato esperto in materia. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma espone il cliente a esborsi economici non indifferenti. La sanzione di 3.000 euro, sommata alle spese processuali, rappresenta un costo significativo che evidenzia l’importanza di un approccio ponderato e professionale alle impugnazioni. Questa ordinanza ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza, per evitare che un tentativo di far valere i propri diritti si trasformi in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questo specifico caso, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente e sanzionatoria, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o non conformi alle regole procedurali, che causano un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 29/12/1978
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 comma 2 e 3, n.1 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. COGNOME9> Il Presidente