Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
clOto avviso alle partir udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
atti, visti gli
e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge
n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti,
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell’imputato dell’atto d impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare
in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025