Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso inammissibile in Corte di Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente si espone a sanzioni economiche significative. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una valutazione attenta prima di procedere con l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’appellante, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato l’atto di impugnazione proposto. Dopo l’audizione della relazione svolta dal Consigliere designato, il collegio ha deliberato sull’ammissibilità del ricorso stesso.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
L’esito è stato netto: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge per poter accedere a questo grado di giudizio. Quando un ricorso non supera questo vaglio preliminare, viene respinto senza essere discusso nel fondo.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, questa statuizione implica che l’impugnazione fosse carente dei requisiti previsti dal codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, come la mancanza di motivi specifici e pertinenti, la proposizione di questioni di mero fatto (non consentite in sede di legittimità) o il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
La decisione di inammissibilità è dunque una sanzione processuale che consegue alla presentazione di un’impugnazione non conforme al modello legale. Con la sua pronuncia, la Corte sanziona un uso improprio dello strumento processuale, che impegna risorse giudiziarie senza avere le basi per un esame di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono duplici e onerose. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione.
In aggiunta, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso e ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e la presentazione di un ricorso inammissibile comporta costi certi e significativi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere esaminato nel merito dalla Corte. Di conseguenza, viene respinto senza che i giudici valutino le ragioni della contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La dichiarazione di inammissibilità modifica la sentenza precedente?
No, la dichiarazione di inammissibilità non modifica la decisione impugnata. Al contrario, ne causa la definitività, rendendola non più contestabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLISTENA il 03/03/1976
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 28993/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.
ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla mancata rest del telefono cellulare in sequestro;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver
valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’
obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s confrontano (pagg. 2 e ss., anche con riferimento al sequestro del telefono cellulare);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.