Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una decisione sul merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere viziato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito, apparentemente solo procedurale, comporta conseguenze pratiche e finanziarie significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade in questi casi e quali sono i costi associati.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia l’8 febbraio 2024. Avverso tale decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che si è riunita in udienza il 10 gennaio 2025 per decidere sulla validità del ricorso presentato.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione è stata netta e concisa. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha due effetti principali: in primo luogo, impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione e di valutare le ragioni dell’appellante; in secondo luogo, rende definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte attinenti a vizi procedurali o di contenuto. Le più comuni includono la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), la proposizione di censure che riguardano la ricostruzione dei fatti (non consentita in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini e delle forme per la presentazione dell’atto. La declaratoria di inammissibilità funge quindi da filtro per assicurare che alla Suprema Corte arrivino solo questioni che meritano un esame di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata la condanna del ricorrente a sostenere oneri finanziari non indifferenti. La Corte ha infatti disposto il pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è una pena, ma una conseguenza processuale volta a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Essa serve a finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e la presentazione di un ricorso inammissibile comporta costi certi e immediati per il proponente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il caso nel merito perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è una pena aggiuntiva?
No, non è una pena legata al reato, ma una sanzione pecuniaria di natura processuale. È prevista specificamente dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso, con lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29013/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bi pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punib per particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispett
motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 senetenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.