Ricorso inammissibile: la Cassazione condanna al pagamento di spese e sanzioni
Quando si decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la conferma della decisione precedente, ma anche l’addebito di ulteriori costi per il proponente. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta prima di adire il giudice di legittimità.
I fatti del processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 20 novembre 2024. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Il procedimento è giunto all’udienza del 4 aprile 2025, durante la quale il collegio ha esaminato l’atto di impugnazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il Collegio, presieduto dal Dott. Massimo Ricciarelli e con relatore il Consigliere Antonio Costantini, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta di questa declaratoria non è stata solo la definitiva chiusura del caso, ma anche una condanna economica significativa. Il ricorrente è stato obbligato a pagare:
1. Le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna ha natura sanzionatoria e viene disposta quando l’inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente, ad esempio per la manifesta infondatezza dei motivi.
Le motivazioni di un ricorso inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale decisione nel processo penale. Un ricorso in Cassazione è un mezzo di impugnazione ‘limitato’, poiché può vertere solo su questioni di legittimità (violazioni di legge) e non di merito (una nuova valutazione dei fatti). Un ricorso inammissibile può derivare, tra le altre cose, da:
* Motivi non consentiti dalla legge: quando si chiede alla Corte di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado.
* Genericità dei motivi: l’atto di ricorso non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme sarebbero state violate e perché.
* Mancanza di interesse: il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere la riforma della sentenza.
* Vizi formali: errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini perentori.
La sanzione pecuniaria applicata in questo caso suggerisce che i motivi del ricorso sono stati ritenuti palesemente privi di fondamento, al punto da configurare un abuso dello strumento processuale.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile ai fini della modifica della sentenza impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. È quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica esperta che possa valutare con rigore le reali possibilità di successo dell’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative giudiziarie destinate a un esito sfavorevole e costoso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha proposto il ricorso è condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente è stato condannato solo al pagamento delle spese del processo?
No, oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 29/01/1972
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,N,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’inosservanza dell’art. 129 c
proc. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugna che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non cont
la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Se
16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); che deve, inoltre, rilevarsi la indeducibilità d motivo in quanto nessuna questione in ordine alla responsabilità è stata prospettata in sede d
gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025