Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Presenta il Conto
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con una decisione lapidaria, i giudici supremi hanno respinto l’impugnazione di un cittadino contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, condannandolo non solo al pagamento delle spese, ma anche a una sanzione pecuniaria. Questo caso ci permette di analizzare cosa significa presentare un ricorso e quali sono i rischi se non viene redatto secondo le rigide regole procedurali.
I Fatti del Processo
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 26 ottobre 2023, ha deciso di presentare un ultimo tentativo di difesa ricorrendo alla Corte di Cassazione. Il ricorso mirava a contestare la decisione dei giudici di secondo grado. La Corte Suprema, nella sua funzione di giudice di legittimità, non riesamina i fatti del caso, ma valuta se la legge è stata applicata correttamente nei precedenti gradi di giudizio. In questa fase, il rispetto delle forme e dei motivi previsti dalla legge è fondamentale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 gennaio 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La decisione non si limita a respingere le richieste, ma comporta anche due conseguenze economiche dirette per il proponente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento vengono posti a carico del ricorrente.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: viene inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro, destinata a un fondo per il miglioramento del sistema carcerario. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
L’ordinanza è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, è prassi consolidata, specialmente per la settima sezione penale della Cassazione, gestire con procedure semplificate i ricorsi che presentano vizi evidenti. Un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, tra cui:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge sarebbero state violate.
* Motivi non consentiti: vengono sollevate questioni di fatto, che la Cassazione non può valutare.
* Presentazione fuori termine: il ricorso è stato depositato oltre i limiti temporali previsti dalla legge.
* Vizi di forma: l’atto non rispetta i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
La decisione, seppur priva di una motivazione dettagliata nel testo dell’ordinanza, si fonda implicitamente su uno di questi vizi, ritenuto talmente palese da non richiedere un’analisi più approfondita.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità, ma un atto tecnico che richiede competenza e il rispetto di requisiti stringenti. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna precedente, ma aggiunge un ulteriore carico economico sul ricorrente. Questo serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando impugnazioni avventate e garantendo che la Corte Suprema possa concentrarsi sui casi che sollevano questioni di diritto meritevoli di esame.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il che significa che non è stato esaminato nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza non specifica i motivi dell’inammissibilità, limitandosi a dichiararla e a stabilire le relative sanzioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/12/1997
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29203/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod. p
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione prove;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una divers
valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’a obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s
confrontano (pagg. 4 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.