Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo impedisce l’analisi nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo nel dettaglio questa ordinanza per comprendere le implicazioni pratiche di una tale declaratoria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 24 giugno 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione della Suprema Corte. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale per la trattazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
All’udienza del 4 aprile 2025, la Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso la sua decisione. Con una concisa ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Bari è diventata definitiva, e il procedimento si è concluso in modo sfavorevole per l’appellante.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione evidenzia un aspetto cruciale della procedura penale: la presentazione di un’impugnazione non è priva di rischi. Quando un ricorso viene giudicato inammissibile, la legge prevede non solo che il proponente si faccia carico dei costi del procedimento, ma anche che versi una sanzione pecuniaria a un fondo specifico, la Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanziare programmi di riabilitazione e reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Il testo si limita ad affermare che “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. Tuttavia, in via generale, le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione sono tassativamente previste dal codice di procedura penale. Possono riguardare vizi di forma (come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato), il mancato rispetto dei termini per la presentazione, oppure la natura stessa dei motivi, che potrebbero non rientrare tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Cassazione).
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a qualsiasi discussione sul merito della vicenda, ma attiva anche un meccanismo sanzionatorio che ha un impatto economico diretto sul ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende serve come monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione prima di presentarla.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dal giudice perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
A cosa è destinata la somma versata alla Cassa delle ammende?
La Cassa delle ammende è un ente che utilizza le somme derivanti da sanzioni pecuniarie, come quelle inflitte in caso di ricorso inammissibile, per finanziare programmi e progetti volti al reinserimento sociale delle persone detenute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 11/10/1994
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Antonio avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
di cui all’art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che risulta corretta, esaustiva e immune da vizi la motivazione con cui il giudice di
ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. pagg. 7-8);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente all’eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi
censurabili in sede di legittimità la motivazione del giudice di merito, che ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione del
trattamento sanzionatorio (le violente modalità della condotta, nonché i precedenti penali a carico del ricorrente);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Prside rìtè