Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15649 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARGA il 05/02/1989
avverso la sentenza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del
Tribunale di Livorno che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice di pace per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma
2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non
può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n.
22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
Vista le due memorie depositate dal difensore del ricorrente, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del
ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025