Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15647 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OLBIA il 22/05/1992
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna
per il reato concorsuale di furto aggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 –
bis cod. pen., non è consentito dalla legge in
sede di legittimità in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr. pag.
9), dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025