Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/03/1971
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29533/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 38
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla ritenu mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzion
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di ce adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici
motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. s impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.