Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14907 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANCONA il 24/05/1985
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione sulla decisione di diniego della sostituzione della pena detentiva, non è consentito
poiché in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena
detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in
modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME
Rv. 276716 – 01);
evidenziato che a pg. 4 della sentenza impugnata, la Corte ha formulato un
congruo ed adeguato giudizio sul punto, assolvendo così al proprio onere motivazionale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Cnsigliere Estensore )