Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14905 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il 12/06/1961
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
per travisamento delle prove in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è indeducibile poiché riproduttivo
di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’erronea
applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell’art. 62
comma quarto cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi
intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il C nsigliere Estensore