Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14896 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/11/1994
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge considerato
in relazione alla mancata assoluzione del prevenuto dal reato ascrittogli in quanto commesso in condizioni di incapacità di intendere e volere, è generico perché
fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici
(si vedano, in
particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta capacità
dell’imputato al momento del fatto);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente
dell’art. 591 comma
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lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025