Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione nel merito. A volte, il percorso si interrompe prima, a causa di un ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa significa e, soprattutto, quali sono le conseguenze economiche per chi propone un’impugnazione che non supera questo primo, fondamentale vaglio.
I Fatti Processuali
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 14 dicembre 2023. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte, riunitasi in udienza il 31 marzo 2025, ha esaminato il ricorso proposto.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha deciso di non entrare nel merito della questione. I Giudici hanno infatti dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha impedito l’analisi delle doglianze sollevate dal ricorrente, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. La conseguenza diretta e immediata di tale decisione è stata la condanna del ricorrente a sostenere oneri economici significativi.
Le Motivazioni
Il provvedimento, pur essendo molto conciso, fonda la sua logica su un principio cardine della procedura penale. Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, la legge prevede specifiche conseguenze sanzionatorie. La motivazione della condanna economica non risiede in una valutazione negativa del comportamento del ricorrente, ma è una conseguenza automatica prevista dall’ordinamento per scoraggiare impugnazioni dilatorie, infondate o prive dei requisiti tecnici richiesti.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare la normativa vigente, che impone al soggetto il cui ricorso è stato respinto in rito di farsi carico delle spese del procedimento da lui generato. Oltre a ciò, la legge prevede il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: deflattiva, per ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte, e solidaristica, poiché i fondi della Cassa sono destinati a finalità di recupero sociale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un chiaro monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti prima di adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo certo e tangibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria rappresenta un onere economico che si aggiunge all’esito sfavorevole del giudizio di merito. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea la necessità di un’analisi legale rigorosa e approfondita dei motivi di ricorso, per evitare che l’ultimo grado di giudizio si concluda non con una decisione sul diritto, ma con una sanzione per la procedura.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto del ricorso perché mancano i presupposti o i requisiti formali richiesti dalla legge per poterlo giudicare nel merito. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria nel caso specifico?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOME il 17/02/1971
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, avendo la Corte di appello valutato
complessivamente l’offensività del fatto, con motivazione immune da censure in questa sede;
rilevato che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è
inammissibile, posto che nei confronti dell’imputato è stato applicato il minimo della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo e 5