Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si intraprende un percorso legale, specialmente fino all’ultimo grado di giudizio, la correttezza procedurale non è un dettaglio, ma un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile in Cassazione non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte Suprema offre un chiaro esempio di questa dinamica, evidenziando l’importanza di una strategia processuale impeccabile.
Il Caso in Breve: Un Appello Respinto
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della sua posizione da parte della Corte di Cassazione, il più alto organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione puramente procedurale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Questa decisione impedisce ai giudici di valutare la fondatezza delle doglianze del ricorrente. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un atto che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per vizi che possono riguardare la forma, i termini di presentazione o la natura dei motivi addotti, che potrebbero essere palesemente infondati o non consentiti in sede di legittimità.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera archiviazione. Al contrario, essa attiva precise conseguenze sanzionatorie a carico del ricorrente, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Il Pagamento delle Spese Processuali
La prima conseguenza, quasi automatica, è la condanna al pagamento delle spese processuali. Si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento. La parte che ha promosso un’azione giudiziaria rivelatasi infruttuosa per ragioni di rito è tenuta a rimborsare tali spese.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
La seconda e più onerosa conseguenza è la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa non è una semplice sanzione, ma un meccanismo deflattivo volto a scoraggiare ricorsi avventati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende sono destinati a finanziare progetti di recupero e reinserimento per la popolazione carceraria.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento camerale che si limita a statuire la decisione senza esporre nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi previsti dal codice di procedura penale, tra cui: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici e pertinenti, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente concreto contro l’abuso dello strumento processuale. Per i cittadini e i loro difensori, ciò si traduce nella necessità di valutare con estremo rigore e professionalità i presupposti e le effettive possibilità di successo di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e sanzioni economiche rilevanti.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito del caso, ma si limita a respingere l’atto per un vizio procedurale. Di conseguenza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un ente pubblico finanziato con le somme versate a seguito di sanzioni penali, come quella applicata in caso di ricorso inammissibile. I suoi fondi sono destinati a finanziare programmi e interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.
Qual è stata la sanzione economica specifica in questo caso?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il 18/05/1974
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, proponendo una lettura riduttiva delle risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza
impugnata, sia con riferimento alla sussistenza del reato di evasione, sia in ordine all’omesso riconoscimento della tenuità del fatto e al trattamento
sanzionatorio, in tal modo non confrontandosi con le specifiche e corrette considerazioni svolte sul punto dalla Corte di appello che ha acclarato su basi
oggettive la sussistenza del reato, fornendo anche adeguata motivazione in merito all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli invocati
istituti di favore;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2 5