Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che comporta significative implicazioni economiche per chi lo propone. Comprendere i motivi e gli effetti di tale pronuncia è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 14 giugno 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha sottoposto le sue ragioni al giudizio della Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. All’udienza del 31 marzo 2025, la Corte ha emesso un’ordinanza che ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. La dichiarazione di inammissibilità è una pronuncia di carattere procedurale e significa che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, l’assenza di un interesse concreto a ricorrere o la proposizione di questioni che non rientrano tra quelle che la Cassazione è autorizzata a giudicare (come la rivalutazione dei fatti, di competenza dei giudici di merito).
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La pronuncia di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi. L’ordinanza in esame stabilisce due precise sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: oltre alle spese, viene imposta una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro. Questa somma non è un risarcimento per la controparte, ma un versamento a un ente pubblico destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni della Condanna
Le motivazioni alla base di questa duplice condanna economica risiedono nella necessità di disincentivare ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La legge prevede che la parte che introduce un giudizio di impugnazione dichiarato inammissibile, senza aver agito con la dovuta diligenza e preparazione, debba sopportarne le conseguenze economiche. La condanna, quindi, non è una punizione per aver perso la causa nel merito, ma una sanzione per aver attivato un procedimento giudiziario in assenza dei presupposti richiesti dalla procedura.
Conclusioni
L’ordinanza esaminata sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’impugnazione di una sentenza è un diritto, ma deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti legali competenti, in grado di valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di presentarlo, evitando così costi inutili e la certezza di un esito negativo.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del processo.
Perché il ricorrente viene condannato a pagare una sanzione oltre alle spese processuali?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alle regole procedurali, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALESTRINA il 26/12/1993
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata integrazione della fattispecie delittuosa perché la condotta si sarebbe
risolta in una mera fuga configurando una ipotesi di resistenza passiva nonché
per mancanza dell’elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legittimità là
dove risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr.
pag. 1 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato di lesioni personali, risulta anch’esso inammissibile perché
meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dal giudice del gravame (cfr. pag. 1
della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e COGNOME nsore COGNOME
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