Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14000 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 31/10/1999
avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del
Tribunale di Chieti che l’ha assolta dal reato di furto, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato in quanto è principio
consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la menzione di detti provvedimenti è esclusa con riferimento ai certificai rilasciati a richiesta
dell’interessato, del datore di lavoro, delle pubbliche amministrazioni (Sez. U., 24
settembre 2019, De Martino, n. 38954: “Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. deve essere iscritto nel
casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblic
amministrazione”);
ope
Considerato pertanto che la non menzione rappresenta una conseguenza legis,
secondo lo schema norma-fatto-effetto e che, dunque, nessuna discrezionalità è sul punto riservata al giudicante; sicché nessuna motivazione è
necessaria sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025