Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 22/12/1973
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; ud ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il
vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen, 62
bis e 133 cod.
pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici
(si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente
dell’art. 591 comma
1
lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il qonsig iere Estensore