Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/09/1980
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione agli artt. 62
bis,
69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione
e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione
delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Con igliere Estensore