Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 16/10/1985
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udi a la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che i primi due motivi, attinenti alla affermazione di responsabilità
considerato dell’imputato, sono, nel loro complesso, meramente riproduttivi (come risulta
anche dalla trasposizione con il copia incolla, di intere parti delle sentenze di entrambi i gradi e dell’atto di appello) delle doglianze già formulate in precedenza
e riproposte in questa sede senza nemmeno confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, e senza giungere ad enucleare critiche di legittimità;
osservato, quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, ed in particolare agli aspetti circostanziali, che la Corte ha espressamente escluso
(rispettivamente a pg. 5, in fondo, ed a pg. 7) l inquadrabilità della ricettazione
CALCO& o e‹.
gl i nell’ambito del quarto comma dell’art. 648 c.p. eyielle attenuanti generiche;
)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsiglie e Estensore