Ricorso Inammissibile: Analisi e Conseguenze di una Decisione della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dal caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze, anche economiche, che derivano dalla presentazione di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 26 giugno 2024. Un individuo, sentendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha deciso di esperire l’ultimo grado di giudizio, proponendo le proprie doglianze ai giudici di legittimità. Il procedimento è quindi giunto dinanzi alla settima sezione penale della Suprema Corte per la valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
All’udienza del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto sintetico quanto perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha chiuso definitivamente la porta a qualsiasi discussione sul merito della vicenda. Ma non è tutto: la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza diretta e afflittiva prevista dal codice di procedura penale per chi intraprende un’impugnazione temeraria o palesemente infondata.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, questo tipo di pronuncia, definita “de plano”, è tipica dei casi in cui le carenze del ricorso sono evidenti e non richiedono una complessa argomentazione. In generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la tardività (presentazione oltre i termini di legge), la proposizione per motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità), la mancanza di specificità delle censure o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente, scoraggiando la presentazione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata offre un importante monito: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con competenza e serietà. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una statuizione che comporta conseguenze patrimoniali significative per la parte che ha agito in giudizio senza rispettare le regole procedurali. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi che può rivelarsi particolarmente oneroso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni della parte siano fondate o meno, perché il ricorso stesso presenta dei vizi formali o procedurali che ne impediscono la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito in questo caso, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Chi è tenuto a pagare le spese in caso di inammissibilità?
Le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende sono interamente a carico del ricorrente, ovvero della parte che ha promosso l’impugnazione poi dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/07/1986
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la sussistenza del delitto di evasione ed il manca
riconoscimento dell’istituto della continuazione in ordine a fatti ricompresi in differente sen di condanna sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di
appello che, da un canto, ha rilevato l’indifferenza delle ragioni che avevano spinto il ricor ad allontanarsi dall’abitazione, dall’altro, non sussistesse l’identità del disegno criminoso
conto dei differenti motivi che avevano spinto il COGNOME ad allontanarsi, nelle distinte occas dall’abitazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.