Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/12/1973
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘N.,
UU
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo
manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla
Corte di appello che ha dato conto della congruità della pena individuata, peraltro, in ter minimali quanto ad aumento per la ritenuta continuazione, statuizione conforme a
giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo cui è sufficiente che il Giudice, nell’uso de discrezionalità nella determinazione della pena, dia conto dell’impiego dei criteri di cui a
133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del rea alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazion
del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.
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