Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo non è mai scontato e l’impugnazione di una sentenza richiede un’attenta valutazione dei presupposti legali. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 28 giugno 2024. Il ricorrente, un cittadino nato ad Agrigento, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni davanti ai giudici di legittimità.
La Corte, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha proceduto alla valutazione del ricorso.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza della settima sezione penale della Cassazione è perentoria: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Sebbene il documento non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a tale conclusione, la declaratoria di inammissibilità implica che l’impugnazione presentava vizi tali da impedirne una valutazione nel merito. Questi vizi possono essere di varia natura: dalla mancanza di uno dei motivi specificamente previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, a difetti di forma o alla manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte non si è limitata a chiudere il caso. La legge, infatti, prevede conseguenze precise per chi attiva un giudizio di legittimità con un atto che si rivela inammissibile. Lo scopo di queste norme è scoraggiare ricorsi presentati a fini puramente dilatori o privi di seria fundamentazione giuridica, alleggerendo così il carico di lavoro della Suprema Corte.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due diverse voci di spesa:
1. Le spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Una sanzione pecuniaria di tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della decisione, pur essendo espresse in modo sintetico nell’ordinanza, risiedono nell’applicazione diretta delle norme procedurali che disciplinano il giudizio di Cassazione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una valutazione discrezionale del collegio, ma una conseguenza quasi automatica della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, contribuisce a finanziare attività di rilevanza sociale attraverso la Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa. Un ricorso inammissibile non è un tentativo fallito, ma un atto processuale errato che produce conseguenze negative e tangibili per chi lo propone. La decisione della Cassazione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un’impugnazione, per evitare di incorrere non solo in una sconfitta processuale, ma anche in significative sanzioni economiche.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la conseguenza economica specifica per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del processo e una somma aggiuntiva di tremila euro.
A chi viene destinata la sanzione pecuniaria inflitta in caso di ricorso inammissibile?
La somma di tremila euro, in questo specifico caso, deve essere versata in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13669 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il 29/12/1988
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l’insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente
infondato e riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di
accusare falsamente per un grave reato la persona offesa proprio la successiva smentita di quanto oggetto di precedente denuncia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.