Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 20/05/1966
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, dichiarato non
luogo a provvedere in relazione all’istanza di NOME COGNOME di dichiarare prescritte le pene di cui ai numeri 5 e se del certificato del casellario (sentenza Corte Appello Roma del 7 ottobre
2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, e sentenza Corte Appello Roma del
10 dicembre 2009, irrevocabile 1’8 ottobre 2010);
Rilevato che con due distinti atti di ricorso si denunciano la violazione di legge e il viz
di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta e quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva;
Rilevato in data 9 aprile 2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso con
sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore;
Rilevato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una
causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025