Ricorso Inammissibile: Analisi di una Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chi cerca giustizia, con conseguenze economiche talvolta pesanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso privo dei presupposti di legge possa portare non solo alla sua reiezione, ma anche a sanzioni aggiuntive.
I Fatti del Caso: un Appello Davanti alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, cercando di ottenere una riforma della stessa. La causa è stata quindi assegnata alla Settima Sezione Penale della Cassazione per la valutazione preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e sentita la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma hanno rilevato la mancanza di requisiti essenziali che ne impedivano la trattazione.
Le Conseguenze per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di effetti. Al contrario, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali legati allo svolgimento del giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro: questa sanzione pecuniaria è stata disposta in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento delle condizioni carcerarie e al reinserimento sociale.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta prevista dal codice di procedura penale. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte di Cassazione con un ricorso palesemente infondato o non conforme alle regole. Dall’altro, ha un effetto deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o temerarie che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Fondato
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di ultima istanza, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso in Cassazione deve basarsi su motivi solidi e specifici, previsti dalla legge, e non può essere un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente, che si trova a dover pagare non solo le spese del giudizio ma anche una vera e propria sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e respinge l’impugnazione. Come conseguenza diretta, può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali costi è stato condannato a pagare il ricorrente in questo caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Che cos’è la Cassa delle ammende?
È un ente statale che raccoglie i proventi delle ammende e delle sanzioni pecuniarie disposte dall’autorità giudiziaria, destinandoli a finanziare programmi per il miglioramento delle infrastrutture carcerarie e il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19999 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0361460) nato il 13/06/1988
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
187/ RG. 4673
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, aggravato, cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentit limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione
di legge, art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica);
ritenuta la sentenza ampiamente motivata in ordine a tutti i profili alle pagg. da 1 a 8;
ritenuto che dall’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 5/05/2025