Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione si ferma prima di iniziare
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non entra nel merito della questione ma si ferma a un vaglio preliminare, con importanti ripercussioni per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della decisione di secondo grado da parte della Corte di Cassazione. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente, senza che i giudici di legittimità procedessero a un esame approfondito delle censure sollevate.
La Decisione della Corte e le conseguenze del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza, ha posto fine al procedimento dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito al ricorrente, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e automatiche, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che scatta proprio nei casi in cui l’impugnazione non supera il filtro di ammissibilità.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le motivazioni generali che portano a una tale pronuncia. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, la genericità delle censure o la proposizione di questioni che implicherebbero una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
La decisione della Corte, quindi, non si fonda su una valutazione del torto o della ragione del ricorrente, ma su un controllo puramente procedurale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non ha natura punitiva nel merito, ma serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie, superficiali o palesemente infondate, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere concrete possibilità di accoglimento.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e significative per chi lo propone. Ciò evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un ricorso, redigendolo nel pieno rispetto dei requisiti di legge per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
La dichiarazione di inammissibilità significa che il giudice ha esaminato il caso e ha dato torto al ricorrente?
No. Una dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorso presentava vizi procedurali o formali tali da impedire al giudice di esaminarne il merito. La Corte, quindi, non si pronuncia sulla fondatezza o meno delle questioni sollevate.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un fondo statale finanziato, tra le altre cose, da queste sanzioni pecuniarie. Le sue risorse sono destinate a finanziare progetti per il miglioramento delle condizioni carcerarie e per il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19996 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/06/1991
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
184/RG. 4650
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Imad la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes
con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa l’assenza dei presupposti l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (pagg. 6 e 7) e non anche di altre sanzio
sostitutive attesa la mancata dimostrazione, secondo il principio dell’autosufficienza del ricor che fossero state richieste anche le altre.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 5/05/2025