Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 19/12/1996
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 595 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della legge penal e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il
di cui all’art. 494 cod. pen. è manifestamente infondato e non si confronta compiutamente con la motivazione, atteso che «integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui
crea ed utilizza un “profilo” su “social network”, servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digital
non corrispondente al soggetto che ne fa uso» (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, COGNOME, Rv.
279358 – 01), non valendo ex se
in senso contrario che accanto al nome e cognome della persona offesa sia stato indicato anche il cognome di altro soggetto, profilo rispetto al quale
motivazione della sentenza impugnata è congrua e conforme al diritto, anche sub specie
dell’elemento soggettivo (cfr. spec. p. 6); ragion per cui non occorre dilungarsi per osserva che, dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, rispetto alla quale non sono state mos
neppure puntuali censure sotto il profilo del travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), risulta che il falso profilo è stato effettivamente utilizzato (per porre in essere il fatto diffamat cui pure è condanna);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/2/2025.