Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA COGNOME ALBANESE il 22/09/1944
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ricorre COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1,
n. 2, cod. pen.);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in ordine a sussistenza di una valida querela, poiché quella in atti sarebbe stata sporta da soggetto non
legittimato – è inammissibile in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la querela sia st ritualmente sporta da un soggetto titolare di un rapporto qualificato con i beni (in quan
residenti nominato custode dai proprietari,
all’estero: cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013,
COGNOME Rv. 255975 – 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, COGNOME, Rv. 268906 – 01) e il ricorso ha contestato irritualmente in questa sede di legittimità la correttezza di
accertamento di fatto, a nulla rilevando al riguardo la mancata costituzione di parte civile querelante pure dedotta dalla difesa;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.