Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 07/04/1950
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si il quale il ricorrente denuncia i di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all
mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 21
ultimo comma, legge fall., nonché alla commisurazione della pena – è privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugn
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che ha indicato gli elementi posti sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli
elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie;
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.