Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME il 13/07/1987
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibil
della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infon generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decision
anzitutto sul danno cagionato dall’imputato all’apparecchio distributore (art. 133, comma 1, n.
cod. pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un’argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile;
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.