Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/09/1989
avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di COSENZA
/dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’impugnazione proposta da
NOMECOGNOME condannato per il reato
di cui agli artt. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992 alla pena di 10.000,00 euro di ammend definita come appello e riqualificata come ricorso per cassazione, siccome unico mezzo d
contro
llo consentito nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, è
inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore n abilitato al patrocinio in Cassazione;
Considerato, in particolare, che, ad avviso della giurisprudenza consolidata di legittimi regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscrit
avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio d giurisdizioni superiori si applica anche per il caso di appello convertito in ricorso,
altrimenti, verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (cfr.,
ex multis,
Sez. 3, n. 2233
del 14/07/1998, COGNOME Rv. 211855-01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibili
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.