Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 26/07/1995
avverso la sentenza del 02/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla disposta confis
inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come emerge dalla sentenza (cfr. p. 4) e dal ricorso medesimo, l’imputato non è il proprietario del bene di cui si chiede la restituzione;
rilavato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermazio della
penale responsabilità, è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa ex
art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.