Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/05/1988
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME che deduc il vizio di motivazione in ordine all’entità della pena inflitta con riguardo ad una se
pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legit
ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccez dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e
di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonch consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de
giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.