Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il 27/09/1935
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e le memorie presentati nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che, con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se
ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in
questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di
reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);
osservato inoltre che il profilo dello smarrimento del libretto degli assegni è
stato già esaminato dalla Corte di appello a pag.5 della sentenza impugnata, per cui il ricorso sul punto è generico in quanto reiterativo di doglianze già esaminate;
considerato che il motivo relativo alla prescrizione è manifestamente
infondato, posto che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, per cui il reato non è ancora prescritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.