Ricorso Inammissibile: Guida alle Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza penale, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di riforma della decisione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della decisione a suo carico, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo non ha avuto l’esito sperato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le sue Implicazioni
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso proposto semplicemente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se l’imputato fosse colpevole o innocente, ma si ferma a un livello precedente: l’atto di impugnazione mancava dei requisiti essenziali per poter essere discusso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri di aver proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’.
Nel caso specifico, i giudici hanno richiamato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, un punto di riferimento in materia. Hanno rilevato che non vi erano elementi per escludere la colpa del ricorrente. In altre parole, la presentazione di un ricorso inammissibile è considerata, di per sé, un atto colposo, a meno che non emergano circostanze eccezionali che giustifichino l’errore. La mancanza di tali circostanze ha reso automatica l’applicazione della sanzione pecuniaria, il cui importo è stato fissato equitativamente in 3.000,00 euro, tenendo conto della natura del caso e della gravità dei fatti contestati.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso presentato in modo superficiale, senza un’adeguata valutazione dei presupposti di legge o con motivi palesemente infondati, non è privo di conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di ricorrere in Cassazione deve essere ponderata attentamente, analizzando in modo critico le reali possibilità di successo per evitare non solo una delusione processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, di norma, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di 3.000,00 euro?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tale somma perché, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la presentazione di un ricorso inammissibile comporta una sanzione pecuniaria. La Corte non ha ravvisato elementi per ritenere che il ricorrente non fosse in colpa nel determinare la causa di inammissibilità, rendendo così dovuta la sanzione, fissata in via equitativa.
La sanzione pecuniaria è sempre dovuta in caso di ricorso inammissibile?
No, non è automatica, ma è la regola generale. La sanzione può essere esclusa solo se si dimostra che ‘la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. Si tratta di un’eccezione che si applica in casi rari, quando l’errore che ha causato l’inammissibilità è considerato scusabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19361 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 09/11/1962
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 1 agosto 2024
la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 29 novembre
2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato NOME COGNOME NOME alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, riqualificando il
reato di cui al capo C nell’ambito dell’art. 697 cod. pen., rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 8 di reclusione C 18.000 di multa avendolo
ritenuto colpevole dei come riqualificati;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ben argomentato circa la ritenuta
equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti dando rilievo alla esistenza, seppur risalente, di precedenti gravanti
sull’imputato ed alla gravità dei fatti commessi;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.