Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 29/07/1982
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in merito al giudizio responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva
connotati da argomenti di merito e privi di adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che risultano immuni da vizi logici o giuridici (cfr. pagina 1 del
motivazione);
ritenuto, quanto al primo motivo, che ai fini della configurabilità del delitto di viole minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l’esercizio, da parte dell’agente, di qualsiasi coaz
anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale, trattando di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025
COGNOME, Rv. 287598 – 02);
ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo motivo, l’art. 69, comma quarto, cod. pen. pone divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consigli GLYPH estensore
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