Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18926 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano,
rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti poiché le censure non risultano
essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è
prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata
(si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.