Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VITTORIA il 13/10/1971
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione
di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi
che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della sentenza
impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il
giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell’integrazione del dolo di
ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta
(ex multis:
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643 –
01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.