Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COMUNE DI COGNOME
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
A.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che il Comune di Pizzo ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.4.2024 il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la esclusione della
sua costituzione di parte civile nel processo recante il n. 22/2024/R.G.T.;
Considerato che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 7, n. 10880 dell’11/10/2012, dep. 2013,
Rv. 255150 – 01; Sez. U, n. 12 del 19/5/1999, Rv. 213858 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile secondo il disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto presentato in
un caso previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30.1.2025