Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre l’istanza viene esaminata nel merito. Quando un’impugnazione manca dei requisiti previsti dalla legge, si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle implicazioni di tale esito.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 3 dicembre 2024. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere una revisione del giudizio di secondo grado. La Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti per poter procedere all’esame del merito del ricorso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in udienza il 15 aprile 2025, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al percorso giudiziario dell’impugnazione. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione implica che la Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza delle condizioni di ammissibilità previste dal codice di procedura. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato senza alcuna discussione sul fondo della controversia.
Le motivazioni
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità non è esplicitata nel dettaglio nell’ordinanza, come spesso accade in provvedimenti di questa natura. Tuttavia, la conseguenza diretta e inevitabile di tale valutazione è l’applicazione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. La Corte ha rilevato che, stante l’inammissibilità, il soggetto proponente doveva essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre a ciò, in applicazione della normativa vigente che mira a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere ponderata e supportata da validi motivi di diritto. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti, evitando un uso strumentale o superficiale del sistema giudiziario. La sentenza della Corte d’Appello di Milano, pertanto, diventa definitiva e il ricorrente deve farsi carico dei costi derivanti dalla sua iniziativa processuale.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, il che significa che non è stato esaminato nel merito ma è stato respinto per ragioni procedurali o di forma.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il documento specifica i motivi per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, l’ordinanza si limita a constatare l’inammissibilità e a disporre le conseguenti condanne economiche, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche (es. vizi di forma, motivi non consentiti) che hanno portato a tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 03/05/1971
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e
la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. (quanto all’assenza di prova circa la provenienza delittuosa dei beni), è indeducibile poiché riproduttivo di profil
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni
alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla comprovata provenienza illecita delle biciclette);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della
sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Ccnsiglierp Estensore