Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 17/12/1999
avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazion giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve
rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 giugno 2024 dal
Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.00
multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990;
accertati in Milano il 19 febbraio 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alc criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto gen
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.