Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29920 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196103 in quanto:
sul ricorso proposto da:
Q disposto d’ufficio
1:1 a richiesta di parte
Wimposto dalla legge
NOME COGNOME nato il 22/01/1978
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, con cui
è stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denunzia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 582, cod. pen., è inammissibile, in quanto
generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ben argomenta le ragioni per cui è configurabile il reato, dando conto della
sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo (vd. pag. 4);
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 02/07/2025.