Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 02/06/1983
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Emanuele ricorre avverso la sentenza della
Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen.;
Premesso che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di primo grado, esaminata dalla Corte di appello, è immediatamente identificabile,
nonostante alcuni refusi contenuti nel testo della sentenza di appello;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura l’affermazione di penale responsabilità resa dalla sentenza impugnata è generico per indeterminatezza
perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025