Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/06/1990
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la penale responsabilità
dell’imputata sulla base della individuazione fotografica della stessa da parte della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la suddetta individuazione,
già avvenuta in sede di indagini, è stata confermata in sede dibattimentale, nel legittimo esplicarsi del contraddittorio tra le parti;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente
infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da
parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025