Ricorso Inammissibile: Analisi delle Conseguenze Economiche per il Ricorrente
L’esito di un processo non si conclude sempre con una valutazione nel merito delle ragioni delle parti. A volte, un’impugnazione può interrompersi prima ancora di essere discussa, come nel caso di un ricorso inammissibile. Questa declaratoria, come vedremo nell’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non è priva di conseguenze, soprattutto sul piano economico per chi ha intrapreso l’azione legale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’individuo, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Il procedimento davanti alla Corte Suprema, tuttavia, ha avuto un esito tanto rapido quanto definitivo, senza che i giudici entrassero nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che l’impugnazione è stata respinta in via preliminare, senza un’analisi del suo contenuto. Le ragioni di una tale pronuncia possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura, o la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata.
L’effetto principale di questa declaratoria è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva, chiudendo ogni ulteriore possibilità di discussione sul caso.
Le Motivazioni della Condanna Economica
L’aspetto più rilevante di questa ordinanza risiede nelle conseguenze economiche che ne derivano. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il ricorrente a due specifici pagamenti:
1. Le spese processuali: si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria. La sua funzione è quella di scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
La condanna a questa sanzione è una conseguenza quasi automatica della dichiarazione di inammissibilità e la sua entità viene decisa discrezionalmente dalla Corte in base alla natura del caso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un importante monito: adire la Corte di Cassazione non è una scelta da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma si traduce in un costo economico significativo. È fondamentale, quindi, affidarsi a un legale esperto che possa valutare con scrupolo e professionalità la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione, evitando di incorrere in sanzioni che possono aggravare ulteriormente la posizione del proprio assistito. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, richiede rigore e preparazione, e ogni leggerezza procedurale viene sanzionata.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione in questo caso specifico?
Nel caso esaminato dall’ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorrente debba versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 110, 624, 625, n. 5), 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per
condotte riparatorie ex
art. 162-ter cod. pen. nonché dell’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché
la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 2-3):
Ha evidenziato la intempestività della richiesta di cui all’art.162 ter cod.
pen;
-ha posto a base del rigetto della applicazione della causa di non punibilità
argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la commissione di fatti illeciti)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025 Il GLYPH risigliere estensore GLYPH
Il Presidente