Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/07/1996
avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE COGNOME di FERMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato, ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs.n. 247/2000, l’atto di appello proposto
nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in data 12/01/2021, con la quale il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di
cui all’art. 14, comma
5-ter, d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di
euro 10.000,00 di multa;
Ritenuto che l’impugnazione è stata proposta dall’avv. NOME COGNOME che, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non era abilitato al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Ritenuto che il ricorso proposto dall’avv. NOME COGNOME risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale,
relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt.
591, comma 1, lett.
a), e 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
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