Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Presentare un’impugnazione in ambito legale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma, nel diritto, sia anche sostanza.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Corte.
La Decisione della Corte e il Filtro del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria rappresenta una decisione di carattere prettamente procedurale. Significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. L’esame si è fermato a un gradino prima, constatando che il ricorso mancava dei requisiti necessari per essere discusso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni fornite dalla Corte, seppur sintetiche, sono inequivocabili. I giudici hanno rilevato la presenza di ‘criticità’ nell’atto di impugnazione, tali da renderlo non conforme ai dettami di legge. La conseguenza di tale declaratoria è automatica e prevista in modo esplicito dalla normativa processuale.
Il provvedimento fa diretto riferimento all’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede che, se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente venga condannato anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L’importo, determinato dal giudice, nel caso di specie è stato fissato in tremila Euro.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza di redigere gli atti di impugnazione con la massima perizia e attenzione. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma un esito che comporta due sanzioni dirette e tangibili:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico di tutti i costi legati a quella fase del giudizio.
2. Sanzione pecuniaria: il versamento di una somma, in questo caso di 3.000 Euro, alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento del sistema penitenziario.
Questa disciplina ha una finalità deflattiva e sanzionatoria: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o redatti senza il rispetto delle regole procedurali, garantendo che l’accesso al giudizio di legittimità sia riservato a questioni giuridicamente rilevanti e correttamente formulate.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila Euro.
La Corte di Cassazione esamina il merito della causa se il ricorso è inammissibile?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Il giudizio si ferma alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di ricorso.
Qual è la base giuridica per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile?
La base giuridica è l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede espressamente che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRIGGIANO il 24/04/1979
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto
per un verso, relativamente alla valutazione probatoria e
. al riscontro della configurabilità
del reato di cui all’art 341 bis cp nei suoi tratti costituitivi, sono meramente riproduttiv di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen
giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
in relazione alla mancata applicazione dell’art 131 bis cp, a fronte della manc sollecitazione in tal senso con l’appello, sono generici nella relativa deduzione dei suppo
fatto che in tesi potrebbero sostenere l’applicazione in questa sede della causa di non punibil in questione vieppiù considerando le indicazioni ostative in punto di serialità criminali omoge
e di intensità del dolo rassegnate dalla motivazione della decisione gravata;
con riguardo alla pena sostitutiva, a prescindere dalla ritualità della richiesta, sono p criticità rispetto alle assorbenti e negative valutazioni prognostiche ex art 58 legge n. 68 1981 rese dalla Corte del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.