Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, la Corte la dichiara inammissibile. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla sola sconfitta processuale, ma comportano anche significative sanzioni economiche.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un cittadino, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenerne l’annullamento o la riforma. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che si è pronunciata con un’ordinanza dopo l’udienza del 5 maggio 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole per il ricorrente. La Corte di Cassazione, come si legge nel dispositivo (il cosiddetto P.Q.M. – “Per Questi Motivi”), ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la sentenza d’appello fosse giusta o sbagliata. La loro decisione si è fermata a un livello preliminare, constatando che il ricorso mancava dei presupposti formali o sostanziali per poter essere esaminato.
Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha attivato automaticamente delle conseguenze economiche a carico del proponente. L’ordinanza, infatti, condanna il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: si tratta dei costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della “Cassa delle ammende”, un fondo statale destinato al finanziamento di progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni e le Conclusioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre che la motivazione risiede nella violazione delle norme che disciplinano l’accesso al giudizio di Cassazione. Le cause di inammissibilità sono molteplici e possono riguardare, ad esempio, la presentazione di motivi non consentiti dalla legge, il mancato rispetto dei termini o la carenza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: adire la Corte di Cassazione non è una formalità. È un’azione che deve essere ponderata attentamente con il supporto di un legale esperto. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone il cittadino a conseguenze economiche rilevanti, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria che, nel caso di specie, è stata fissata in 3.000 euro. Questo provvedimento ribadisce l’importanza di un approccio serio e rigoroso al giudizio di legittimità per evitare di incorrere in costi inutili e sanzioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Nel caso esaminato dall’ordinanza, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pari a tremila euro.
Chi deve sostenere i costi del processo quando un ricorso è inammissibile?
I costi del processo, definiti ‘spese processuali’, sono interamente a carico del ricorrente, ovvero della parte che ha presentato l’impugnazione poi dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20548 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/04/1972
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
sentite le parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di
evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici. Le censure proposte investono, infatti, un profilo della
regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando
risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze
di cui all’art.
62-bis cod. pen., denegate valorizzando le concrete modalità del fatto
e la reiterazione delle condotte di evasione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La President relatrice