Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui al capo
E3)
per difetto di querela e riducendo la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità in contrasto con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio – è
inammissibile in quanto caratterizzato da censure in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità a fronte di
un’idonea motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha correttamente valutato gli elementi probatori a carico dell’imputato, e, specificamente, le risultanze
della perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito, nonché il riconoscimento operato nell’immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria, che aveva
pregressa conoscenza dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. del provvedimento impugNOME);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente