Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
L’accesso alla Corte di Cassazione, massimo organo della giustizia italiana, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale chiarisce le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta tali requisiti, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza di una corretta impostazione processuale.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 14 febbraio 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna
Con ordinanza del 26 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato e dato avviso alle parti, hanno deciso di non entrare nel merito della questione.
Il cuore della decisione risiede nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come diretta conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due diverse somme:
1. Le spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in base alla prassi e alla normativa processuale penale, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia. Un ricorso in Cassazione è tipicamente dichiarato inammissibile quando:
* Manca di specificità: i motivi di impugnazione sono generici e non individuano con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Propone questioni di merito: il ricorrente chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte Suprema, infatti, è giudice di legittimità, non di merito.
* È presentato fuori termine: l’impugnazione non rispetta i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Manca di interesse ad agire: il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della sentenza.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto rientrasse in una di queste casistiche, rendendo impossibile un esame della fondatezza delle doglianze.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione in Cassazione non è una terza istanza di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per chi ha intrapreso l’azione legale in modo avventato. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente, sottolineando la necessità di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente i presupposti per un ricorso prima di presentarlo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza non entra nel dettaglio dei motivi specifici. Tuttavia, un ricorso viene generalmente dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come la specificità dei motivi, oppure quando propone una rivalutazione dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20467 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 29/04/1992
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui al capo
E3)
per difetto di querela e riducendo la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità in contrasto con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio – è
inammissibile in quanto caratterizzato da censure in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità a fronte di
un’idonea motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha correttamente valutato gli elementi probatori a carico dell’imputato, e, specificamente, le risultanze
della perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito, nonché il riconoscimento operato nell’immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria, che aveva
pregressa conoscenza dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente