Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere esaminato nel merito dalla Corte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze economiche che derivano da una tale declaratoria, fungendo da monito sull’importanza di una difesa tecnica rigorosa.
Il Caso in Esame: un Ricorso Rigettato in Partenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina del 18 ottobre 2024. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, all’udienza del 26 marzo 2025, i Giudici di legittimità hanno concluso il procedimento con un’ordinanza che non entra nel merito della questione, ma si ferma a un gradino prima: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte non è priva di effetti per il ricorrente. Al contrario, l’ordinanza stabilisce due precise condanne di natura economica:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento da lui stesso avviato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: viene inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Queste misure non hanno carattere punitivo nel senso classico del termine, ma servono a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, dilatorie o non conformi ai requisiti di legge, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza tipica del ricorso inammissibile in materia penale. Si tratta di una sanzione processuale che colpisce chi ha attivato il giudizio di legittimità senza che ne sussistessero i presupposti. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende sono destinati a finanziare progetti e interventi per il reinserimento sociale dei detenuti, conferendo alla sanzione una finalità sociale.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per una varietà di motivi, tra cui:
* Vizi di forma: mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, tardività nella presentazione, errata notifica.
* Motivi non consentiti: il ricorso propone questioni di fatto, che sono di competenza dei giudici di merito e non della Cassazione, la quale è giudice di sola legittimità (cioè valuta solo la corretta applicazione della legge).
* Manifesta infondatezza: i motivi addotti sono palesemente privi di qualsiasi pregio giuridico, al punto da non richiedere un esame approfondito.
* Aspecificità dei motivi: le censure mosse alla sentenza impugnata sono generiche e non individuano in modo chiaro e preciso la violazione di legge denunciata.
La Corte, in questo caso, ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, che ha impedito di procedere all’analisi delle argomentazioni difensive.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere consapevole e tecnicamente corretto. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un aggravio di costi per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente contro le impugnazioni avventate, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa specializzata che possa valutare con perizia le reali possibilità di successo di un ricorso in Cassazione.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa è una sanzione prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso in materia penale. Ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni infondate o presentate in modo non corretto, che appesantiscono il sistema giudiziario.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta nel caso specifico?
L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20466 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 21/07/1994
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
V
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Messina, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e di evasione;
Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e
in relazione alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, è
generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata)
e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 marzo 2025